(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 10 luglio 2020, n. 67) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: (Omissis). Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione; Visto l'art. 42 dello statuto; Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (legge forestale della Toscana) e in particolare l'art. 13; Vista la legge regionale 11 dicembre 2019, n. 77 (albo regionale imprese agricolo-forestali. Modifiche alla legge regionale n. 39/2000) e in particolare l'art. 2; Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2020 n. 4470 (decreto ministeriale in tema di albi regionali delle imprese forestali); Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 5 marzo 2020; Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale del 9 marzo 2020, n. 311; Visto il parere favorevole espresso dalla seconda commissione consiliare nella seduta del 15 giugno 2020; Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5; Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 220, n. 809; Considerato quanto segue: 1. Al fine di articolare l'albo delle imprese agricolo - forestali nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 della legge regionale n. 39/2000 e' necessario prevedere la costituzione di due categorie di cui una riservate alle imprese cd. «forestali» e una riservata alle imprese agricole; nell'ambito delle quali occorre istituire due sezioni distinte in relazione alle tipologie di prestazioni; 2. Al fine di assicurare che i requisiti per l'iscrizione nelle diverse categorie e sezioni dell'albo siano adeguati rispetto alle diverse tipologie di prestazioni correlate, sono individuati dei requisiti trasversali, quali requisiti di ordine generale e requisiti minimi di formazione del personale che tutti devono possedere; viceversa i requisiti tecnici relativi alla competenze tecniche e alla dotazione minima in termini di macchine e attrezzature sono calibrati in modo diverso a seconda della diversa tipologia di prestazioni, con particolare attenzione agli interventi di sistemazione idraulico forestale; 3. E' necessario definire altresi' le modalita' per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione e l'aggiorna-mento dell'albo, nonche' dettare norme transitorie per la prima applicazione delle disposizioni relative all'albo delle imprese agricolo - forestali; 4. Al fine di adeguare i requisiti per l'iscrizione alle diverse categorie dell'Albo al sopravvenuto decreto ministeriale n. 4470 del 2020 e' necessario adeguare i requisiti con riferimento all'assenza di sanzioni amministrative gravi in materia di forestazione; Si approva il presente regolamento Art. 1 Articolazione dell'albo delle imprese agricolo - forestali. (Art. 13, comma 2 della legge regionale n. 39/2000). 1. L'albo delle imprese agricolo - forestali e' articolato nelle categorie I e II. 2. La categoria I e' dedicata alle imprese, singole o associate, che svolgono le attivita' di cui all'art. 13, comma 1 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) in via continuativa o prevalente ed e' articolata nelle seguenti sezioni: a) sezione A relativa alle seguenti tipologie di prestazioni di cui all'art. 10, comma 2 della legge regionale n. 39/2000: 1) miglioramento dei boschi degradati e di quelli danneggiati o distrutti dal fuoco o da altre cause avverse fino ad una superficie massima di 5 ettari per intervento; 2) le conversioni e le trasformazioni boschive volte a conferire una maggiore stabilita' biologica ed un migliore assetto ambientale e paesaggistico all'area forestale interessata fino ad una superficie massima di 5 ettari per intervento; 3) creazione e il miglioramento di boschi periurbani o comunque destinati a fini sociali, culturali e didattici fino ad una superficie massima di 5 ettari per intervento; 4) la cura, la manutenzione e la sorveglianza dei boschi di proprieta' della regione e di altri enti pubblici; 5) viabilita' forestale e le opere costruttive connesse agli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d); 6) produzione di materiale forestale di propagazione necessario per gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d); b) sezione B relativa a tutti gli interventi pubblici forestali di cui all'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 39/2000. 3. La categoria II e' dedicata alle imprese agricole, singole o associate, come definite all'art. 2135 del codice civile ed e' articolata nelle seguenti sezioni: a) sezione A relativa alle seguenti tipologie di prestazioni di cui all'art. 10, comma 2 della legge regionale n. 39/2000: 1) miglioramento dei boschi degradati e di quelli danneggiati o distrutti dal fuoco o da altre cause avverse fino ad una superficie massima di 5 ettari per intervento; 2) le conversioni e le trasformazioni boschive volte a conferire una maggiore stabilita' biologica ed un migliore assetto ambientale e paesaggistico all'area forestale interessata fino ad una superficie massima di 5 ettari per intervento; 3) creazione e il miglioramento di boschi periurbani o comunque destinati a fini sociali, culturali e didattici fino ad una superficie massima di 5 ettari per intervento; 4) la cura, la manutenzione e la sorveglianza dei boschi di proprieta' della regione e di altri enti pubblici; 5) viabilita' forestale e le opere costruttive connesse agli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d); 6) produzione di materiale forestale di propagazione necessario per gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d); b) sezione B relativa a tutti gli interventi pubblici forestali di cui all'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 39/2000.