(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della  Regione  Toscana  del  10
                         luglio 2020, n. 67) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
  (Omissis). 
  Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 42 dello statuto; 
  Vista la legge regionale 21 marzo  2000,  n.  39  (legge  forestale
della Toscana) e in particolare l'art. 13; 
  Vista la legge regionale 11 dicembre 2019, n.  77  (albo  regionale
imprese  agricolo-forestali.  Modifiche  alla  legge   regionale   n.
39/2000) e in particolare l'art. 2; 
  Visto il decreto ministeriale  29  aprile  2020  n.  4470  (decreto
ministeriale in tema di albi regionali delle imprese forestali); 
  Visto il parere del Comitato tecnico di  direzione  espresso  nella
seduta del 5 marzo 2020; 
  Vista la preliminare deliberazione della  Giunta  regionale  del  9
marzo 2020, n. 311; 
  Visto il  parere  favorevole  espresso  dalla  seconda  commissione
consiliare nella seduta del 15 giugno 2020; 
  Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art.
17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19  luglio
2016, n. 5; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale  29  giugno  220,  n.
809; 
  Considerato quanto segue: 
    1.  Al  fine  di  articolare  l'albo  delle  imprese  agricolo  -
forestali nel rispetto di quanto previsto dall'art.  13  della  legge
regionale n. 39/2000 e' necessario prevedere la costituzione  di  due
categorie di cui una riservate alle imprese  cd.  «forestali»  e  una
riservata alle imprese  agricole;  nell'ambito  delle  quali  occorre
istituire  due  sezioni  distinte  in  relazione  alle  tipologie  di
prestazioni; 
    2. Al fine di assicurare che i requisiti per  l'iscrizione  nelle
diverse categorie e sezioni dell'albo siano  adeguati  rispetto  alle
diverse tipologie di  prestazioni  correlate,  sono  individuati  dei
requisiti trasversali, quali requisiti di ordine generale e requisiti
minimi di  formazione  del  personale  che  tutti  devono  possedere;
viceversa i requisiti tecnici relativi  alla  competenze  tecniche  e
alla dotazione minima in termini  di  macchine  e  attrezzature  sono
calibrati in modo  diverso  a  seconda  della  diversa  tipologia  di
prestazioni,  con   particolare   attenzione   agli   interventi   di
sistemazione idraulico forestale; 
    3. E' necessario definire altresi' le modalita' per l'iscrizione,
la sospensione  e  la  cancellazione  e  l'aggiorna-mento  dell'albo,
nonche' dettare norme transitorie per  la  prima  applicazione  delle
disposizioni relative all'albo delle imprese agricolo - forestali; 
    4. Al fine di adeguare i requisiti per l'iscrizione alle  diverse
categorie dell'Albo al sopravvenuto decreto ministeriale n. 4470  del
2020 e' necessario adeguare i requisiti con  riferimento  all'assenza
di sanzioni amministrative gravi in materia di forestazione; 
  Si approva il presente regolamento 
                               Art. 1 
 
     Articolazione dell'albo delle imprese agricolo - forestali. 
        (Art. 13, comma 2 della legge regionale n. 39/2000). 
 
  1. L'albo delle imprese agricolo - forestali  e'  articolato  nelle
categorie I e II. 
  2. La categoria I e' dedicata alle imprese,  singole  o  associate,
che svolgono le attivita' di cui all'art. 13,  comma  1  della  legge
regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) in via
continuativa o prevalente ed e' articolata nelle seguenti sezioni: 
    a) sezione A relativa alle seguenti tipologie di  prestazioni  di
cui all'art. 10, comma 2 della legge regionale n. 39/2000: 
      1) miglioramento dei boschi degradati e di quelli danneggiati o
distrutti dal fuoco o da altre cause avverse fino ad  una  superficie
massima di 5 ettari per intervento; 
      2)  le  conversioni  e  le  trasformazioni  boschive  volte   a
conferire una maggiore stabilita' biologica ed  un  migliore  assetto
ambientale e paesaggistico all'area forestale interessata fino ad una
superficie massima di 5 ettari per intervento; 
      3) creazione e il miglioramento di boschi periurbani o comunque
destinati  a  fini  sociali,  culturali  e  didattici  fino  ad   una
superficie massima di 5 ettari per intervento; 
      4) la cura, la manutenzione e la  sorveglianza  dei  boschi  di
proprieta' della regione e di altri enti pubblici; 
      5) viabilita' forestale e le opere  costruttive  connesse  agli
interventi di cui alle lettere a), b), c) e d); 
      6) produzione di materiale forestale di propagazione necessario
per gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d); 
    b) sezione B relativa a tutti gli interventi  pubblici  forestali
di cui all'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 39/2000. 
  3. La categoria II e' dedicata alle  imprese  agricole,  singole  o
associate, come definite  all'art.  2135  del  codice  civile  ed  e'
articolata nelle seguenti sezioni: 
    a) sezione A relativa alle seguenti tipologie di  prestazioni  di
cui all'art. 10, comma 2 della legge regionale n. 39/2000: 
      1) miglioramento dei boschi degradati e di quelli danneggiati o
distrutti dal fuoco o da altre cause avverse fino ad  una  superficie
massima di 5 ettari per intervento; 
      2)  le  conversioni  e  le  trasformazioni  boschive  volte   a
conferire una maggiore stabilita' biologica ed  un  migliore  assetto
ambientale e paesaggistico all'area forestale interessata fino ad una
superficie massima di 5 ettari per intervento; 
      3) creazione e il miglioramento di boschi periurbani o comunque
destinati  a  fini  sociali,  culturali  e  didattici  fino  ad   una
superficie massima di 5 ettari per intervento; 
      4) la cura, la manutenzione e la  sorveglianza  dei  boschi  di
proprieta' della regione e di altri enti pubblici; 
      5) viabilita' forestale e le opere  costruttive  connesse  agli
interventi di cui alle lettere a), b), c) e d); 
      6) produzione di materiale forestale di propagazione necessario
per gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d); 
    b) sezione B relativa a tutti gli interventi  pubblici  forestali
di cui all'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 39/2000.